Art. 2.

      1. Possono aderire a un partenariato locale di pubblico interesse le regioni, le province, le città metropolitane, i comuni, le università degli studi, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, gli istituti e gli enti di ricerca, le fondazioni, gli enti morali e religiosi, i consorzi, le società di capitali e di persone, le associazioni, le organizzazioni non governative e le organizzazioni non lucrative di utilità sociale.